Guidare camion prima dei fatidici 21 anni? Si può ma con la CQC
Gli addetti al settore sanno da tempo (dall'emanazione del decreto legislativo 286/2005) che c'è la deroga all'età minima per il conseguimento delle patenti superiori, se in concomitanza al corso per la patente si segue il corso per la CQC relativa e si supera l'esame. In linea teorica, il ragionamento che ha fatto il legislatore europeo, ai tempi della nascita della Carta di Qualificazione del conducente, è stato: il valore dell'esperienza di guida può essere sostituto dal valore della formazione, dunque se un ragazzo maggiorenne di meno di 21 anni, pur non essendo esperto di guida, si impegna e segue anche un corso per l'abilitazione professionale, ha il diritto di guidare un mezzo pesante prima del compimento dei fatidici 21 anni. Il ragionamento è valido – traslando – anche per il ragazzo maggiorenne che ha meno di 24 anni e vorrebbe guidare, prima di compiere i 24 anni, l'autobus vero e proprio e non solo il minibus.
Il principio teorico, come sempre, deve però essere supportato da regole operative che non si prestino ad ambiguità ed eccezioni di alcun tipo, perché le regole devono essere applicate da tutti nello stesso modo.
La Direzione Generale della Motorizzazione, per iniziativa del nuovo direttore Sergio Dondolini, ha voluto “riscrivere” le regole operative in merito alla questione (sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Uffici Periferici) e le ha esplicitate nella circolare 25813 del 11 dicembre che abroga la circolare analoga elaborata a inizio anno, la n. 2276 del 30 gennaio 2017.
Il principio teorico rimane lo stesso, cambiano solo le parole per esplicitarlo, nell'intento di emanare istruzioni il più possibile chiare, logiche e facilmente applicabili.
Entrando più nel merito della questione, riprendendo i termini utilizzati dalla nuova circolare 25813, si confermano i seguenti assunti (che dovranno essere supportati dal sistema informatico che gestisce le pratiche):
1) il candidato di età inferiore a 21 (o 24 anni) che ha presentato istanza di conseguimento della patente di categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC, e che, non abbia compiuto la predetta età prima della conclusione dell'iter di conseguimento di entrambe le abilitazioni, non potrà essere ammesso a sostenere l'esame pratico per il conseguimento della patente se non ha già terminato l'iter di conseguimento della qualificazione CQC
2) il candidato di età inferiore a 21 (o 24 anni) che ha presentato istanza per il conseguimento della categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC, ma compie detta età dopo la presentazione dell'istanza stessa, può comunque, dopo aver sostenuto l'esame di teoria, sostenere l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida, anche prima di completare le procedure d'esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
3) il candidato che ha presentato istanza per il conseguimento della categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC quando aveva già compiuto 21 (o 24) anni di età, può sostenere l'esame pratico per il conseguimento della patente, prima di completare le procedure d'esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
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