Articolo 109 - CdS
Art. 109.
Controlli di conformità al tipo omologalo delle macchine agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonchè i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.