Nuovo Codice della Nautica, ci siamo quasi
Entrano oggi in vigore, 13 febbraio 2018, le modifiche e le nuove norme del Codice della nautica da diporto, il D. Lgs 171/2005, introdotte con il D. Lgs. 03/11/2017 n. 229 e pubblicate in Gazzetta giustappunto alla fine di gennaio. Si tratta di norme che si aspettavano da tempo, per una riforma complessiva a 360° del settore nautico che, a tutti gli effetti, è un settore trainante nella nostra penisola circondata dal bel Mare Mediterraneo. Non tutte le disposizioni sono di immediata applicazione, ma i referenti hanno tenuto a precisare che molte delle norme individuano già i contenuti dei Regolamenti attuativi, che da subito richiederanno molte ore di attività operativa.
Per vedere tutte le modifiche apportate al Codice della Nautica invitiamo a seguire il link che porta al Decreto 171/2005 già aggiornato.
Vediamo i punti chiave della riforma.
► Viene introdotto l’Archivio telematico centrale (ATCN) , una banca dati nella quale confluiranno tutte le informazioni di carattere tecnico, giuridico-amministrativo e di conservatoria –diventerà in pratica il PRA delle imbarcazioni
In questo modo verranno semplificate le procedure di iscrizione delle navi e delle unità da diporto e verranno eliminati tutti i registri cartacei delle Capitanerie di Porto. Tutte le imbarcazioni saranno registrate in un unico archivio informatico nazionale.
► Nasce lo Sportello Telematico del diportista (STED) , che servirà per l’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, in modo analogo allo Sportello Telematico dell'automobilista
Gli studi di consulenza che già operano nel settore automobilistico potranno chiedere l'abilitazione per fare anche le pratiche nautiche. Lo STED rilascerà la licenza di navigazione e procederà alle varie pratiche come il cambio di proprietà, il cambio di residenza, la nomina dell'armatore, ecc. Lo STED dovrà anche occuparsi dei rilasci e dei rinnovi dei certificati di sicurezza, dei certificati di idoneità al noleggio, delle autorizzazioni alla navigazione temporanea, ecc. Il nuovo codice fissa, in riferimento al rilascio di alcuni documenti, anche un termine temporale: 20 giorni per la licenza di navigazione, 7 giorni per i duplicati.
► Fa la sua comparsa il “Bollino Blu”, in pratica un documento che attesta che l'imbarcazione è in regola con la documentazione di bordo, con le dotazioni di sicurezza e con le abilitazioni per il comando
In questo modo i comandanti delle unità commerciali che vogliono stare tranquilli, possono richiedere il bollino prima di iniziare la navigazione ed evitare controlli doppi (art. 26 bis)
► Nasce la patente D, una sorta di “patente speciale” per i disabili
Tale patente potrà avere delle limitazioni sullo scafo, sulla potenza del motore delle imbarcazioni, sui limiti di navigazione entro specifiche distanze dalla costa o in determinate condizioni meteo, in modo simile a quello succede per le patenti speciali di guida dei veicoli stradali. Con il regolamento di Attuazione verranno riscritti i requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche di tutte le categorie (art. 39).
► Viene introdotta la disciplina del transito delle unità da diporto e vengono riconosciute l’assistenza all’ormeggio nei porti turistici e l’assistenza e traino in mare
Il nuovo Codice prevede obbligatoriamente la presenza di tratti di banchina riservati alle unità in transito o che approdano per rifugio, e un numero minimo di accosti riservati al transito. Ciascun porto dovrà anche prevedere un certo numero di accosti riservati a unità condotte da persone con disabilità o persone con disabilità a bordo. Viene inoltre istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni di difficoltà, i cui dettagli dovranno essere precisati in un apposito Regolamento di Attuazione (artt. 49- nonies, 49-decies, 49-undecies, 49-duodecies)
► Vengono ufficializzate le professioni di mediatore del diporto e dell'istruttore di vela
Il mediatore del diporto è il consulente che mette in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto. Il mediatore, oltre ad avere il requisito dell'onorabilità, sarà obbligato a seguire un apposito corso teorico e pratico organizzato dalle Regioni (art. 49 quater).
L'istruttore di vela è colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne. Gli istruttori devono essere iscritti in un apposito elenco nazionale e, oltre ad avere il requisito dell'onorabilità, devono sostenere periodicamente un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana (Art. 49-quinquies, art. 49-sexies). Anche in questo caso, occorre prima regolamentare nel dettaglio la materia, anche in concerto con diversi Ministeri e con la Conferenza unificata Stato Regioni.
► Viene riscritta la disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica
Hanno fatto capolino anche i nuovi articoli 49-septies e 49-octies che di fatto riscrivono la disciplina delle scuole nautiche, che prevede nuovi requisiti per gli insegnanti e per le aule e nuovi programmi didattici. Di fatto però bisogna aspettare il Regolamento di Attuazione per capire meglio come si articolerà il cambiamento.
► Nelle scuole, viene istituita la “Giornata del mare”: l'11 aprile di ogni anno
Viene istituita questa nuova giornata dedicata al mare, al fine di sviluppare la cultura marinaresca. Ben vengano dunque progetti formativi in collaborazione con scuole nautiche e scuole di vela per preservare quelle che sono le tradizioni marinaresche della comunità italiana (art. 52).
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