Decreto Ministero dei Trasporti - 23/01/2018 - Diritti per ammissione esami patenti nautiche
OGGETTO: Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2018
(GU Serie Generale n.49 del 28-02-2018)
Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare, l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;
Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto e stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2012, n. 158;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 2013, n. 215;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasponi 10 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 dicembre 2014, n. 285;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 aprile 2016, n. 99;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2017 n. 190;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 19 gennaio 2018, n. 1636;
Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;
Ritenuto pertanto di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione;
Decreta:
Art. 1
Determinazione delle tariffe
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari a € 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a € 60,00 per la categoria B.
Art. 2
Modalità di pagamento
1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.
2. Nella causale occorre specificare «Capo XV - capitolo 3570 - art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
Art. 3
Utilizzo dei proventi
1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. l sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2018
Il Ministro: Delrio
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