Con la revoca della patente, i tre anni di “purgatorio” partono dal provvedimento di sospensione
La revoca della patente è il provvedimento più severo che viene stabilito nei confronti di conducenti che non dispongono più dei requisiti fisici o psichici necessari o che commettono gravi violazioni al codice stradale.
All'art. 219 del codice della strada viene chiarito che, mentre il provvedimento di revoca per la perdita dei requisiti è un atto definitivo, quello per aver commesso gravi violazioni è un atto comunque temporaneo, dal momento che dopo un certo numero di anni, il conducente può conseguire di nuovo la patente.
Gli anni di attesa sono due o tre, a seconda del tipo di violazione commessa: sono tre quando le violazioni riguardano gli articoli 186, 186 bis e 186, ovvero quando si guida sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti, sono due negli altri casi.
Nel codice della strada si legge all'art. 219 comma 3-ter: “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”.
Ma qual è la “data di accertamento del reato”?
Fino allo scorso settembre, per consuetudine, il Ministero dei Trasporti aveva sempre identificato tale data con il momento del passaggio in giudicato (quando cioè una sentenza non è più impugnabile, in genere questo avviene anche dopo due anni dalla sentenza).
Ora, per la prima volta si è espresso sull'argomento il Tribunale Civile di Bologna (ordinanza del 18 luglio 2018) , chiamato a esprimersi a seguito del ricorso di un automobilista che aveva fatto notare come il "presofferto" (ovvero la precedente sospensione della patente, che precede l'atto di revoca) debba essere anch'esso conteggiato nei famosi tre anni.
Il tribunale bolognese, un po' a sorpresa, ha chiarito in effetti che la data di accertamento del reato è la data del provvedimento di sospensione cautelare della patente e non la data del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca.
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fottono la vita ,non ho mai fatto incidenti ,che andassero loro ha piedi sti maledetti burattini del sistema ,sono troppo incazzato
Solo che nel verbale della polizia non c'è scritto niente di incidente e mi hanno sospeso per solo 8 mesi la patente quindi non so se dopo quelli 8 mesi mi faranno la revoca della patente o mi resterà solo la sospensione, qualcuno di voi sa dirmi qualcosa?
Per fare un cortesia ad una mia amica avendo la macchina sotto sequestro amministrativo l ho guidata è purtroppo quando sn andata a prendere la mia amica che era rimasta in panne con la sua macchina mi hanno fermata a 300 metri da casa è mi hanno revocata la patente.nn ho fatto ricorso xke il mio avv .mi ha detto che nn c era una motivazione valida
Ora ne sono passati 2. Bisogna per forza aspettare altri 3 anni o si può fare qualcosa per riaverla prima?
Grazie e chi mi risponderà
Adesso sono in attesa del provvedimento del prefetto che dovrebbe disporre la revoca per tre anni da quando la sentenza e' diventata difinitiva
VISTO CHE IL TASSO ALCOLEMICO ERA SUPERIORE A 1.5 E HO CAUSATO UN INCIDENTE, MI VERRA' REVOCATA LA PATENTE PER TRE ANNI. IL 12 SETTEMBRE 2019 HO L' UDIENZA CHE DOVREBBE CANCELLARE IL REATO E VERRA' POI DISPOSTA LA REVOCA DAL PREFETTO, SECONDO VOI QUANDO POTRO' SOSTENERE L' ESAME PER RIAVERE IL DOCUMENTO, TENENDO CONTO CHE DAL 12/01/2018 AL 20/06/2018 HO AVUTO LA PATENTE SOSPESA.
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