Taxi e NCC: la riforma parte e si ferma agli NCC
Si attendeva da anni, quasi da un decennio, la modifica alla Legge Quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 sugli autoservizi pubblici non di linea, NCC (Noleggio con Conducente) e taxi, e la modifica è arrivata proprio alla vigilia del nuovo anno. La Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018 contiene infatti il Decreto Legge n. 143 del 29 dicembre 2018 con le “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
L'intento dichiarato è quello di “impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente” ed a tal fine si è provveduto a modificare i seguenti articoli della Legge Quadro: il n. 3 al comma 3 e il n. 11 al comma 4.
Le novità fanno riferimento all'obbligo della rimessa all'interno del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 3) e i due nuovi obblighi (art. 11) sia di iniziare e finire il servizio nel luogo della rimessa e sia di compilare per ogni servizio un apposito foglio di viaggio, in futuro di tipo elettronico.
Le modifiche hanno causato parecchio scalpore tra gli addetti al settore NCC: nei giorni scorsi sono state organizzate diverse manifestazioni di protesta contro il provvedimento, che viene giudicato ingiusto e palesemente di parte, a favore della categoria dei tassisti, e che metterebbe sul lastrico l'intero settore concorrenziale degli NCC autovetture.
Il nuovo decreto nulla dice, tra l'altro, sul fenomeno Uber, in merito al quale prima o poi i legislatori dovrebbero invece esprimersi facendo maggiore chiarezza.
In particolare, gli addetti al servizio NCC autovetture giudicano impraticabile l'obbligo di rientrare in rimessa alla fine di ogni corsa, aggiungendo che questo comprometterebbe circa 80 mila aziende del settore che fanno lavorare 200 mila persone.
La legge così modificata potrà essere completamente operativa solo con l'emanazione di un apposito ulteriore decreto che stabilisca le specifiche del nuovo foglio di servizio elettronico, che come abbiamo visto è stato reso obbligatorio solo per gli NCC.
Nello stesso decreto è contenuta l'intenzione di istituire – entro il 29 dicembre 2019 – un registro pubblico nazionale di taxi e NCC autovetture, motocarrozzette e natanti, da regolamentare tramite ulteriore e apposito decreto.
Fino a quando non sarà istituito tale registro non verranno rilasciate nuove autorizzazioni per il servizio NCC autovetture, motocarrozzette e natanti.
ARTICOLI MODIFICATI DELLA LEGGE QUADRO 21/1992
Le modifiche all'art. 3 della legge 21/92
PRIMA
Art. 3.
Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
ADESSO
Art. 3
Servizio di noleggio con conducente
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.
Le modifiche all'art. 11 della legge 21/92
PRIMA
Art. 11.
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
ADESSO
Art. 11
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo
stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
targa del veicolo;
nome del conducente;
data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
dati del fruitore del servizio.
Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e
comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.
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I vostri commenti...
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Carissimo Staff, sapete già se i nuovi quiz per il CAP B subiranno modifiche a breve, nonché se si, da quando grosso modo? Oppure dovremo insegnare agli Allievi, per un tempo indefinito, come capita già con le categorie superiori da quasi 4 anni, che "le cose realmente stanno in un modo, ma nei quiz vada risposto in un altro"? Con la solita conseguente perdita di credibilità. Grazie.
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Non essendo mai sul suo suolo di appartenenza ??
Non esiste un regolamento???
In in comune.. senza fare nomi
Il comune non interessa quello che fanno i taxisti, non avendo un radio taxi.. fanno ciò che più gli conviene....
Grazie a tutti quelli che sono d'accordo con mia opinione....