Esami pratici moto, altri chiarimenti
A distanza di nemmeno un mese dall'introduzione delle nuove modalità dell'esame pratico per le patenti A1, A2 e A, obbligatorie dal 2 gennaio 2019, ecco uscire la nuova circolare n. 2640 del 28 gennaio 2019 con ulteriori chiarimenti.
In linea di massima non sembra esserci la volontà, all'interno del MIT, di fare nessun passo indietro rispetto alle decisioni prese, anche se molti operatori del settore manifestano forti perplessità in merito alla natura dei nuovi percorsi e soprattutto in merito ai tempi da rispettare.
Da una parte c'è chi appoggia con fermezza la nuova procedura, sostenendo che permette di addestrare meglio i motociclisti a essere più agili e sicuri anche nel caso di manovre di emergenza, dall'altra c'è chi sostiene che, specialmente con moto di bassa cilindrata, il percorso nel tempo minimo di 25 secondi sia davvero difficile da affrontare, a rischio della stessa incolumità dei candidati.
Nel marasma di polemiche che non sembrano placarsi, è uscita dunque questa nuova circolare che mette i puntini sulle “i” su questioni pratiche di non poco conto, a volte ribadendo principi già ampiamente dettagliati nelle comunicazioni precedenti, a volte introducendo novità significative lasciando margine per ulteriori dubbi.
In pratica la nuova circolare 2640 del 28 gennaio 2019 sostituisce (senza abrogare) la circolare precedente del 25/10/2018 - Prot. n. 26323.
PISTE MOTO: DEVONO ESSERE ASFALTATE
Viene ribadito il concetto che le piste devono essere asfaltate. Leggiamo infatti
...occorre sottolineare la necessità che i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere asfaltati e in condizioni tali da non creare pericolo per l'incolumità dei candidati. Non potranno, dunque, essere sostenute prove d'esame su percorsi sui quali siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall'asfalto o, nell'area di scartamento ostacolo e di frenata in spazio delimitato, tombini ecc.
Già in precedenza era stato scritto, nel Decreto Ministero dei Trasporti – 26/09/2018:
1. Al fine di salvaguardare l’esecuzione delle prove in sicurezza, l’area destinata all’effettuazione dei percorsi di prova, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti.
E poi si era specificato, con circolare del 25 ottobre 2018, che:
Per quel che concerne la predisposizione delle aree di prova, occorre sottolineare la necessità che i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere in condizioni tali da non creare pericolo per l’incolumità dei candidati. Non potranno, dunque, essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall’asfalto o, in prossimità dell’area di scartamento ostacolo e di frenata in spazio delimitato, tombini ecc.
I CONI: POSSONO ANCHE NON ESSERE DI TIPO OMOLOGATO E CON UN SOLO ANELLO BIANCO RETRORIFLETTENTE
I coni di delimitazione del percorso possono anche non essere omologati: ma non solo, leggendo il testo e interpretandolo alla lettera, deduciamo che non devono avere nemmeno le caratteristiche definite dal Codice della Strada, per il quale devono obbligatoriamente avere due anelli di colore bianco (di altezza variabile tra i 5 e i 10 cm) e devono avere una adeguata base di appoggio di non meno di 18 cm di diametro.
Nulla è specificato in merito ai cosiddetti “cinesini”, definiti sempre e solo come “delimitatori bassi”. Il Ministero si pronuncia così in proposito, nell'ultima circolare:
I coni di delimitazione del percorso (art. 2, comma 2, del D.M. 26 settembre 2018), in gomma o plastica di colore rosso con almeno un anello di colore bianco retroriflettente, possono essere anche di tipo non omologato.
In precedenza era stato scritto (DM 26 settembre 2018):
Il percorso dei singoli circuiti di prova, di cui agli allegati 1 e 2, e' delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.
CALCOLO DEI TEMPI DI PERCORRENZA: IN SECONDI (E BASTA)
Viene specificato che il calcolo del tempo impiegato deve essere fatto in secondi e non anche in decimi di secondo, in altre parole il tempo viene arrotondato. Non è chiaro come deve essere effettuato l'arrotondamento, se in difetto o in eccesso. Così riporta la circolare:
Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di 15 secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai decimi di secondo.
In precedenza era stato scritto (circolare 25/10/2018 - Prot. n. 26323):
Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di 15 secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai centesimi di secondo.
LE AUTOSCUOLE E I CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA CHE RICHIEDONO SEDUTE D’ESAME IN “CONTO PRIVATO” DEVONO PROCURARE I CRONOMETRI AGLI ESAMINATORI
Questo era già stato detto nelle circolari precedenti: va bene, repetita iuvant come dicevano i latini – ripetere le cose aiuta sempre.
Avevamo già letto infatti (circolare 25/10/2018 - Prot. n. 26323):
Nel caso di esami svolti in "conto Stato", gli Uffici Motorizzazione civile, forniranno agli esaminatori i cronometri necessari per misurare i tempi di svolgimento delle prove della fase 2 per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A. I cronometri dovranno essere forniti, dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica che richiedono sedute d’esame in "conto privato".
I CRONOMETRI DOVRANNO ESSERE SOLO DI TIPO AUTOMATICO DAL 1 LUGLIO 2019
Sono state sollevate obiezioni anche in merito ai cronometri utilizzati finora, infatti nella nuova circolare leggiamo il testo seguente:
Al fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi della fase 2, a far data 1 luglio 2019, i cronometri sono esclusivamente di tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all’arrivo. I tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove. A tutela dell’incolumità del candidato, il cronometro deve essere posizionato in maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso durante lo svolgimento delle prove d’esame. In caso di malfunzionamento del cronometro prima dell’inizio della seduta d’esame, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, non dando inizio alla seduta stessa. Nel caso in cui il malfunzionamento si verifichi a seduta già iniziata, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, portando comunque a termine la seduta utilizzando un cronometro ad attivazione manuale.
In precedenza invece era stato scritto (circolare 25/10/2018 - Prot. n. 26323):
I cronometri per misurare i tempi delle prove della fase 2 potranno essere di tipo manuale, attivati esclusivamente dall’esaminatore, oppure di tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all’arrivo, naturalmente sotto il controllo dell’esaminatore. I tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove. A tutela dell’incolumità del candidato, il cronometro deve essere posizionato in maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso durante lo svolgimento delle prove d’esame.
Ipotizziamo che, a partire dal 1 luglio 2019, debbano essere utilizzati cronometri automatici completi di fotocellule wireless e display digitali, in grado di rilevare il passaggio dei motociclisti attraverso l'interruzione di una barriera a infrarossi posta all'inizio e alla fine del tratto da monitorare. Si tratta di dispositivi utilizzati già nelle gare di equitazione, di mountain bike e simili.
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MA COME PENSA DI FARE UN RAGAZZO CHE DEVE FARSI LE OSSA E GUIDARE IN MANIERA BRILLANTE, , SE NON GLI RILASCIANO LA PATENTE? . ERI GIA' ESPERTO QUANDO SEI SALITO SULLA MOTO? TANTI PRENDONO LA MOTO NON PER CORRERE SU STRADA MA PER VOGLIA DI MUOVERSI TRANQUILLI E IN LIBERTA'. NON SI TRATTA DI ESSERE IMPEDITI MA SOLTANTO DI NON VOLERSI FAR MALE. SE UNO GUIDASSE SU STRADA COME NELL'ESAME E CI FOSSERO LE FORZE DELL'ORDINE VERRESTI FERMATO SUBITO PER GUIDA PERICOLOSA
L'esame è adatto per persone con un minimo di esperienza sulle due ruote. Il principiante farà una fatica boia a stare sotto i 26 secondi, rischiando pure di cadere e di farsi male come è successo da più parti. Il principio è sbagliato: correre al limite x passare un esame. Perchè allora l'esame B non comprende percorsi al limite in aree chiuse? Una scarpa e una ciabatta come al solito. E' un ministero di incompetenti totali.
io penso, che in tribunale, le norma sarebbe ritenuta non idonea a valutare un candidato, perchè lascia tutto alla discerzionalità dell'esaminatore... perchè aspettare il 01/07 per i cronometri automatici...solo per favorire gli imbrogli...sarebbe bello una causa in tal sense appena uno viene bocciato. se capitai l figlio/a di qualche avvocato amico ,sarebbe bello divertirsi in merito con una bella causa...cosi tanto per divertirsi un po'...
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