Articolo 130 bis - CdS
Art. 130 bis.
Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
(Abrogato)
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale, ovvero di sospensione condizionale della pena, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del Codice Penale.