Autoscuole soggette ad IVA, ma non per il passato
Autoscuole e IVA: il versamento dell’imposta è dovuto ma non viene applicato per il pregresso.
Lo dice una norma del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio a cui il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok. In attesa dell’esame della Commission Europea del Documento programmatico di bilancio (che contiene legge di bilancio e decreto fiscale), le autoscuole possono tirare un sospiro di sollievo.
L’art. 33 del DDL fiscale, al comma 2, recita infatti che “sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.”
Ciò significa che viene scongiurata la retroattività del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’IVA non versata negli anni ancora soggetti ad accertamento. Rimane comunque l’obbligo (in vigore dal 2 settembre scorso) per le autoscuole di applicare l’IVA sulle prestazioni didattiche.
La nuova norma entrerà in vigore dal primo gennaio 2020.
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Se si a chi? Agenzia delle entrate?
Grazie
La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Si paga dal 2020
Quindi il vostro guadagno (e il tenore di vita che si pretende di avere) è figlio dello sfruttamento dei vostri dipendenti.
Alla fine su chi grava il tutto? Sempre gli stessi ovviamente.
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