Dispositivi anti-abbandono di bambini, sono obbligatori da oggi
Aggiornamento del 8/11/19: la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli via Facebook ha comunicato l'intenzione di introdurre un emendamento per prorogare la data di inizio delle sanzioni. Invita i genitori a provvedere all'acquisto del disositivo salvabebè, conservando le ricevute di pagamento al fine di ottenere il rimborso di 30 euro, previsto nell'ultimo decreto fiscale. Ribadisce in ogni caso l'utilità della legge, che definisce "sacrosanta e di civiltà".
È stata pubblicata ieri la circolare del Ministero dell'Interno che stabilisce l'obbligo dei dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli a partire dal 7 novembre 2019, cioè oggi!
Gli agenti di polizia possono dunque fare i dovuti controlli sulle auto dei genitori, e sanzionare l'eventuale mancanza dei dispositivi a partire da 83 euro di multa e 5 punti di decurtazione dalla patente di guida.
In effetti, tale tipo di strumento, chiamato comunemente "salvabebè", è già diffuso da tempo sul mercato, forse è stata questa la ragione del tempismo del Ministero dell'Interno, unita al fatto che già con la circolare del 3 luglio 2019 il direttore della Polizia aveva dovuto fare marcia indietro e dire di non fare i controlli, visto che, pur essendo presente la modifica all'interno del codice della strada, all'art. 172, ancora non era presente la norma tecnica di legge cui i costruttori si sarebbero dovuti adeguare.
Il decreto con le specifiche tecniche che tutti aspettavano, il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 122, è uscito solo lo scorso ottobre 2019. Si tratta di un testo chiave, in quanto stabilisce tutte le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali di tali strumenti, utili sia ai fabbricanti che agli acquirenti finali, a cui spetta l'obbligo di esibire la documentazione in caso di controlli.
Tale decreto del MIT, il n. 122, ha definito il dispositivo antiabbandono come un dispositivo che può essere:
- integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
- una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
- indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
In tutti i casi, il dispositivo deve essere in grado di attivare dei segnali di allarme - visivi e acustici o visivi e aptici (con la vibrazione), percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, e deve essere in grado di attivare dei sistemi di comunicazione automatici per l'invio di messaggi o chiamate, attraverso reti di comunicazione mobile senza fili.
In linea generale, il sistema si deve basare su sistemi elettronici che utilizzano i sensori.
OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE
Le aziende costruttrici devono realizzare la documentazione tecnica tale da contenere tutti i dati che attestano la conformità dei dispositivi alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali del Decreto n. 122 del 2/10/2019, e rilasciano a tale scopo una dichiarazione di conformità (conforme al fac simile allegato al decreto).
Si presumono conformi alle disposizioni italiane analoghi dispositivi acquistati all'estero in UE o Turchia.
In maniera un po' disarticolata e confusa, ma l'obbligo di tali dispositivi è in vigore, dal momento che tutti i tasselli (decreto tecnico e via libera del Ministero dell'Interno) per rendere applicabile l'art. 172 del codice della strada, ora ci sono.
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