I controlli sul carico li fa anche la Polizia stradale
Sono tantissimi, ogni giorno, gli incidenti dovuti alla caduta del carico o al ribaltamento dei mezzi pesanti, che causano non solo morti e feriti ma anche pesanti disagi alla circolazione stradale.
Per aumentare la sicurezza e dare seguito alla direttiva europea 2014/47/UE, recepita dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 215/2017, il Ministero dell'Interno - per voce del Direttore Centrale Forgione, del Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale – ha deciso di intervenire in modo più incisivo, con la circolare n. 9133 del 29 ottobre, disponibile in forma integrale a questo link.
Si tratta di un documento molto importante, perché contiene dettagliate indicazioni operative, per dare modo agli organi di polizia stradale di effettuare i controlli sui veicoli nel modo più lineare e pratico possibile.
Ecco in sintesi i concetti più importanti che emergono.
IMPORTANZA DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL CARICO CON SISTEMI OMOLOGATI, INCLUSI I TAPPETINI ANTISDRUCCIOLEVOLI
Nel ribadire l'importanza della corretta sistemazione del carico con sistemi omologati (ovvero provvisti di idonea etichetta di omologazione che certifica la conformità a determinati standard UNI), viene evidenziata anche l'efficacia dell'aumento dell'attrito tra la superficie del pianale di carico e la merce. Moderne soluzioni tecnologiche (tappetini antisdrucciolevoli per usi industriali), rappresentano per i trasportatori una delle soluzioni adottabili, da integrare, con i più noti sistemi di ancoraggio, quali cinghie o catene omologate.
L'utilizzo di sistemi non omologati, privi di etichetta di certificazione, equivale al mancato uso del dispositivo
A CONTROLLARE IL CARICO SUI VEICOLI MERCI SUP. A 3,5 T SONO TUTTI GLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE
L'art. 3 stabilisce che gli organi di controllo sono – oltre agli ispettori della Motorizzazione, anche gli organi di polizia stradale: polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale e comunale, ecc. Detti operatori possono effettuare i controlli ad un livello base, senza per forza di cose demandare in ogni caso ai funzionari della Motorizzazione (ricordiamo che per certi livelli, ad esempio per stabilire se l'ancoraggio per attrito è stato realizzato ad opera d'arte, occorre fare determinati calcoli matematici, ragione per cui occorre disporre di personale informato e addestrato allo scopo).
Nella circolare 9133 si legge infatti: "Tuttavia, in forza di quanto disposto dagli articoli 11 e 12 C.d.S., non può escludersi a priori la competenza a rilevare e ad accertare le violazioni nella materia in argomento degli organi di polizia stradale ogni qual volta l'accertamento non richieda un controllo tecnico approfondito che presuppone particolari competenze e conoscenze specialistiche. Rimane, pertanto, impregiudicata la facoltà degli organi di polizia stradale di contestare la violazione accertata ove venga individuata una macroscopica violazione della norma (es. carico disposto su un lato e non bilanciato, assenza di cinghie o catene dove previste, cinghie o catene prive di etichetta di omologazione, etichette non leggibili, ecc.).”.
LE VIOLAZIONI INERENTI AL CARICO SCORRETTO SONO SANZIONATE AI SENSI DELL'ART. 79 O DELL'ART. 164 DEL CODICE DELLA STRADA
Nella circolare si dice che per questo tipo di infrazioni, si deve citare l'art. 79 del codice stradale, sull'efficienza dei veicoli, in quanto tutti i dispositivi di ancoraggio o fissaggio del carico sono a tutti gli effetti dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli stessi.
Ecco cosa riporta la circolare: “ Le violazioni inerenti ai dispositivi di ancoraggio o fissaggio del carico, siano essi mancanti, inefficienti, non omologati o privi di etichette di omologazione, nonché ogni altra violazione macroscopica delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 215/2017, saranno sanzionate ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 4 C.d.S.; rimane, in ogni caso, salva la possibilità di contestare una delle violazioni di cui all'articolo 164 C.d.S., ove venga accertata una delle mancanze ivi riportate”.
BISOGNA CONSIDERARE ANCHE EVENTUALI RESPONSABILITÀ DEGLI ALTRI SOGGETTI DELLA FILIERA DELL'AUTOTRASPORTO
Nel caso dell'art. 164 del codice stradale, è detto chiaramente che occorre controllare il documento di trasporto per verificare altri possibili responsabili del carico, primo fra tutti il caricatore, ma anche eventualmente il vettore, il committente e il proprietario della merce.
Se si accertano altre responsabilità, occorre procedere a redigere un distinto verbale a carico della persona individuata, dopo aver acquisito prova documentale.
IN CASO DI INCIDENTI, OCCORRE FARE DELLE FOTOGRAFIE ED ELENCARE I SISTEMI DI ANCORAGGIO PRESENTI, OLTRE CHE SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DELLA MERCE
Nel caso di incidente stradale causato dal carico scorretto, vengono invitati gli operatori ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni: dunque, non solo a scattare fotografie del veicolo e della merce, ma anche a fare foto ai sistemi di ancoraggio utilizzati (tappetini, cinghie e catene, indicando per ciascuno la marca, il modello, il tipo e l'omologazione, se presenti).
DISPONIBILE LA SCHEDA PRATICA CHE HANNO IN MANO GLI AGENTI ADDETTI AL CONTROLLO DEL CARICO
Per agevolare l'attività di controllo, alla circolare è allegata una scheda pratica contenente schemi riepilogativi di immediata consultazione.
Vedi anche:
Inserisci il tuo commento