Coronavirus: sospesi gli esami in alcune città ma la situazione si sta normalizzando
I provvedimenti presi hanno il solo scopo di PREVENIRE situazioni più critiche, nelle altre Motorizzazioni tutto procede in modo regolare.
Con DPCM 25 febbraio 2020 sono state introdotte nuove misure in materia di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida.
In particolare, in relazione alle attivita' espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:
- sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;
- regolazione delle modalita' dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio medesimo;
- con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Inoltre abbiamo già segnalato l'avviso che tutti i nostri seminari di InFormazione SIDA Tour sono temporaneamente sospesi e rimandati a maggio.
OBBLIGHI PER CONDUCENTI E AUTISTI PROFESSIONALI
I conducenti e gli autisti professionali che sono passati da uno tra i seguenti comuni della Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini , e nel Veneto Vò – devono comunicare alla ASL la loro eventuale sosta in tali luoghi, se avvenuta a partire dal 1 febbraio 2020.
Con Dpcm 23 febbraio 2020 è stato stabilito che tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati e hanno sostato nei suddetti comuni, sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus potranno ricorrere alla modalità di lavoro agile in via automatica.
Dovrebbe essere già noto che, con Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 è stato stabilito che nelle aree focolaio della Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini ) e del Veneto (Vò) sono adottate le seguenti misure di contenimento:
- divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
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la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
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la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
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la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
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la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
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l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
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la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
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la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
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la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
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