Ci prepariamo alla fase 2, non dimenticando che siamo ancora in emergenza
Con DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, si dà avvio ufficiale alla “fase 2” della emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo quasi due mesi di lockdown che hanno costretto a rimanere in casa la quasi totalità degli italiani.
Le disposizioni di questo DPCM si applicano dal 4 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, fermo restando che, se dai dati del monitoraggio emerge un aggravamento del rischio sanitario, le Regioni possono stabilire delle misure restrittive necessarie e urgenti.
Dunque, meglio essere consapevoli che è nell'interesse di tutti procedere rispettando tutte le misure di sicurezza sanitarie.
È noto a tutti il contenuto dell'articolo 1, quello che permette una certa libertà di spostamento a patto che sia motivato da comprovate “esigenze lavorative” o “situazioni di necessità”, ovvero per “motivi di salute”. Si considerano “necessari” anche gli “spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie, non oltrepassando però i confini regionali.
Dunque, dal 4 maggio ci si potrà spostare con più facilità, anche se rimane obbligatoria l'autocertificazione (in caso di assenza del documento, sarà applicabile una sanzione amministrativa che parte da 280 euro e arriva fino a 3mila euro).
Si potrà fare attività motoria all'aperto, fermo restando l'obbligo di una distanza interpersonale pari o superiore ai 2 metri.
È stato anche chiarito cosa si intenda con il termine “congiunti” con una nota da Palazzo Chigi diffusa dall'Ansa: questo termine includerebbe «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili».
Dal 4 maggio riapriranno i battenti un bel po' di imprese, ragione per cui ci si aspetta un ritorno in massa ai mezzi pubblici. Il rischio assembramento è dietro l'angolo. Usare l'auto privata come alternativa rende probabile un aumento del traffico su tutte le arterie stradali.
Il Ministero dei Trasporti ha firmato un protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 con le principali associazioni del trasporto e della logistica, che prevede:
- l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- che la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- ove possibile, di installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro dove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo, vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc.) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
•Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
TRENI
Per quanto riguarda i treni, il protocollo prevede le seguenti misure.
• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
• Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.
AUTOBUS E METROPOLITANE
Anche per gli autobus sono previste misure atte a rendere possibile la distanza di sicurezza.
Più nel dettaglio ecco le seguenti misure specifiche:
• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
• prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:
- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta;
- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
• sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
• nelle stazioni della metropolitana:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
- prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
• applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
• sospendere la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
• aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.
TAXI E NCC
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
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