Autoscuole: pronte a ripartire, con tanta prudenza
Situazione al 21 MAGGIO 2020
Finalmente ce le abbiamo in mano: sono le linee guida anticipate nei giorni scorsi da vari canali di informazione, e ufficializzate con l'art. 1 comma 13 del Decreto Legge n. 33/2020 del 16 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta lo scorso sabato.
Bisogna subito avvisare che, il mancato rispetto di tali protocolli, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le autoscuole dunque, dal 20 maggio hanno ufficialmente la possibilità di ritornare a essere operative, dopo avere avuto il benestare del Comitato Tecnico Scientifico, fermo restando l'adozione di una serie di misure di sicurezza, contenute nel protocollo.
Tali misure sono state delineate dal Ministero dei Trasporti, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, dopo avere sentito le associazioni delle autoscuole e i sindacati.
Bisogna sempre tenere presente che stiamo vivendo una situazione difficile in cui, per forza di cose, diventa prioritaria la salvaguardia della salute di chi lavora e studia accanto a noi, e in tal senso occorre cambiare procedure e abitudini al fine di evitare ogni situazione a rischio contagio.
Le autoscuole sono chiamate ad adottare le misure di sicurezza indicate nel protocollo nazionale, che è quello pubblicato a questo link.
Ricordiamo che l'imprenditore ha responsabilità civili e penali nei confronti dell'azienda che gestisce, e il mancato rispetto di una o più di queste nuove regole, può comportare pesanti sanzioni a livello amministrativo e può arrivare alla denuncia penale e alla sospensione dell'attività.
SIDA E' AL LAVORO PER ANALIZZARE IL PROTOCOLLO E FORNIRE ALLE AUTOSCUOLE CONSIGLI, INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER ADEMPIERE AL MEGLIO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO, FERMO RESTANDO CHE IN QUESTO MOMENTO DI FERMENTO, SONO POSSIBILI ULTERIORI VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA.
ECCO LE LINEE GUIDA IN MASSIMA SINTESI
Invitiamo tutti gli operatori del settore a leggere integralmente il contenuto del protocollo nazionale disponibile a questo link.
INFORMAZIONE
I titolari delle autoscuole hanno l’obbligo di:
- informare e formare docenti e, dipendenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale
- informare docenti, dipendenti e utenti sulle norme per scongiurare i rischi di contagio, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative
FORNITURA DI DPI, SEPARATORI, KIT DI IGIENIZZAZIONE
I titolari delle autoscuole hanno l’obbligo di:
- fornire i dispositivi di protezione individuale ai docenti e dipendenti ove previsti
- installare dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, docenti, dipendenti, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri nella sede dell’autoscuola
- consentire l'accesso di persone diverse da docenti, dipendenti ed utenti, come ad esempio artigiani e corrieri, solo previo appuntamento telefonico o digitale
- verificare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.)
IGIENIZZAZIONE DI LOCALI, APPARECCHIATURE E VEICOLI
I titolari delle autoscuole hanno l’obbligo di:
- igienizzare, appropriatamente e frequentemente, locali e veicoli utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate
Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà prioritariamente lavare spesso le mani o disinfettarle con liquido igienizzante idroalcolico e indossare mascherine (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.).
LEZIONI TEORICHE IN AULA: CON LA MASCHERINA, LA DISTANZA MINIMA TRA GLI ALLIEVI E' DI 1 METRO
Per quel che concerne le lezioni teoriche in aula per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, esse sono svolte assumendo protocolli di sicurezza anti-contagio e garantire il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro con l’obbligo di utilizzo della mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore. La superficie minima per occupante in aula, in condizioni di adeguata climatizzazione (senza ricircolo) e ricambio dell’aria, non dovrà essere inferiore a 3 mq. Inoltre, è obbligatoria la pulizia delle mani con liquido igienizzante idroalcolico, prima dell’accesso in aula e il titolare o un suo delegato può misurare la temperatura tramite termoscan. Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri, salvo l’utilizzo di barriere parafiato, che può ridurre la distanza ad un metro. Alla fine di ogni lezione deve essere prevista un'adeguata igienizzazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, nonché l’areazione dei locali.
LEZIONI PRATICHE A BORDO DEL VEICOLO: OBBLIGATORIA LA SANIFICAZIONE DEL VEICOLO, LA DISINFEZIONE DELLE MANI E L'USO DI DPI
Per quel che concerne le lezioni svolte a bordo del veicolo, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, o altre abilitazioni professionali, durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.
Gli occupanti del veicolo devono, immediatamente prima di salire a bordo del veicolo, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
Alla fine di ogni lezione o prova di esame e, comunque, ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della salute e delle altre autorità competenti.
Durante i tragitti a bordo del veicolo è opportuno viaggiare, ogni qualvolta possibile, con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti. E’ vietato l’uso del ricircolo dell’aria condizionata.
Durante l’impiego del veicolo ad uso condiviso, il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri (anche nella qualità di allievo, istruttore ed esaminatore):
- devono indossare una mascherina chirurgica o di categoria superiore o dispositivo di protezione individuale superiore
- devono disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico
- non devono toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene
- devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- devono, dopo le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente, disinfettare le mani con liquido igienizzante idroalcolico.
Attenzione: questi sono degli estratti delle linee guida delle autoscuole, invitiamo tutti gli operatori a leggere integralmente tale documento a questo link.
Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
siiii come no.. sicuramente verrà tutto rispettato alla lettera :-D
DELLE SCUOLE GUIDA E' MOLTO DIVERSA E ACCETTABILE RISPETTO A QUANTO CI ERA STATO PROSPETTATO QUALCHE GIORNO FA., NON SUPPORTATA DA UNA GIUSTA LOGICA E SENZA IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI..ADESSO RIPARTIAMO E POI SI VEDRA' SE SI VUOLE CAMBIARE.
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