Proroghe delle scadenze dei documenti di guida: la UE emana un Regolamento commentato dal Ministero dell'Interno
Le proroghe dei documenti e delle abilitazioni alla guida si sono succedute dall’inizio dell’emergenza COVID sino ad ora in un crescendo di disposizioni. Ora anche la UE interviene nella questione con il Regolamento 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno, commentato dal Ministero dell'Interno con la circolare del 5 giugno 2020 in ragione della necessità di coordinare le regole nazionali con le regole europee.
Il Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione, richiede infatti di essere coordinato in alcuni casi con le norme italiane, laddove le proroghe risultino più favorevoli rispetto a quanto previsto dal Regolamento.
In questa sede forniamo le indicazioni relative alle nuove scadenze di patenti di guida e CQC
Pratiche |
Scadenza |
Proroga validità fino a |
Fonte |
Rinnovo patente di guida (conferma validità) |
Dal 01/02/2020 |
Sette mesi successivi alla data di scadenza |
Art. 4 Reg. UE 2020/698 del 25/05/2020 |
Rinnovo patente di guida (conferma validità) |
Il 31/01/2020 |
31/08/20 |
Art. 104 comma 1 DL 18/2020 |
CQC rilasciate in Italia |
Dal 31/01/2020 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza* |
*29 ottobre 2020 Art. 103 comma 2 DL 18/2020 |
CQC rilasciate in Italia |
Dal 30/03/2020 |
Sette mesi successivi alla data di scadenza |
Art. 3 Reg. UE 2020/698 del 25/05/2020 |
CQC rilasciate all'Estero |
Dal 01/02/2020 |
Sette mesi successivi alla data di scadenza |
Art. 3 Reg. UE 2020/698 del 25/05/2020 |
Il Regolamento stabilisce anche proroghe relative alla validità delle revisioni veicoli (le norme si applicano ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito “ripetere”, a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). In quest’ultimo caso, il Ministero dell'Interno nel coordinare le previsioni del Regolamento con quelle delle norme italiane più favorevoli ha emanato le seguenti disposizioni:
- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
- se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
I veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, sono esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento: possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
Infine, nel caso di rinnovo della carta del conducente per l’utilizzo dei tachigrafi, qualora la scadenza sia compresa tra il primo marzo 2020 e il 31 agosto 2020, è sempre il Ministero dell'Interno a indicare che i conducenti che ne facciano richiesta (e che possono dimostrare di averne fatto richiesta entro 15 giorni lavorativi prima della scadenza) devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta, potendo provvedere alla registrazione manuale nel caso in cui non riescano a ricevere per tempo la nuova carta.
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