Articolo 163 - CdS
Art. 163.
Convogli militari, cortei e simili
1. É vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali, è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. É vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
Vedi anche:
17/07/2009
Convogli militari, cortei e simili.