Nuovo DPCM e autoscuole, sì ai corsi a distanza
L'atteso nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, è diventato legge con la pubblicazione in Gazzetta (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) , ed entrato immediatamente in vigore a partire da oggi e fino al 15 gennaio 2021.
Le novità principali che riguardano l'organizzazione degli spostamenti e delle attività nelle festività di Natale e di Capodanno sono già state anticipate nei giorni scorsi da tutte le testate giornalistiche.
Una notizia altrettanto interessante e nuova, per il nostro settore, c'è: quella di avere autorizzato, praticamente per tutti i tipi di patenti (anche quelle nautiche) e tutti i tipi di attestati, per i quali è necessario seguire dei corsi, la formazione a distanza. Confermato anche il diritto/dovere di sostenere l'esame finale, compreso quello pratico, salvo le eccezioni dettate dall'aggravamento delle condizioni epidemiologiche, disposte da appositi decreti del Ministero della Salute e da quello dei Trasporti.
Si tratta – chiaramente – di disposizioni provvisorie che dureranno solo per il tempo necessario a superare l'emergenza in corso, ma di fatto segnano un caposaldo nella didattica a distanza anche nel campo della guida dei veicoli.
La tecnologia – questi mesi ne sono stati la conferma – fornisce tutti gli strumenti per garantire un certo livello di preparazione anche a distanza, senza la necessità di avere spazi fisici o di dover fare affidamento sulla presenza fisica dei docenti.
Il settore dei trasporti, si conferma, ancora una volta, centrale e strategico, al punto da non potere fermarsi nemmeno di fronte a una pandemia su scala globale. Per questa ragione, le patenti di guida che per forza di cose non possono essere rinnovate alle loro naturali scadenze, restano valide fino al 30 aprile 2021: attendiamo la pubblicazione dello specifico decreto in Gazzetta per entrare maggiormente nel merito della materia e aggiornare la tabella con tutte le varie scadenze dei documenti di guida e delle pratiche di guida.
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Riportiamo il comma 10 lettera S dell'articolo 1 del DPCM che è quello che più interessa il settore scuola guida:
10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
(omissis)
s) (omissis) I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza.
Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalita' stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi. (omissis) Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonche' le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo.
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vorrei sapere se le pratiche di giugno sono state prorogate anche per la teoria.grazie
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