Novità e proroghe in tema di lotteria degli scontrini e memorizzazione elettronica dei corrispettivi
Lotteria degli scontrini
Il decreto Milleproroghe (Decreto legge 31/12/2020 n. 183), all’art. 3, proroga l’avvio della lotteria degli scontrini (previsto originariamente per il primo gennaio 2021), ad una data che sarà stabilita da un provvedimento congiunto dei Direttori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Questo provvedimento dovrà essere emanato entro il primo febbraio 2021.
Potranno partecipare alla lotteria solo i consumatori che pagano con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, bancomat ecc.).
In proposito, suggeriamo alle autoscuole esercenti di esporre una indicazione del fatto che il codice lotteria eventualmente esibito dai clienti, potrà essere accettato solo quando sarà effettivamente scattata la nuova data di avvio della lotteria.
Memorizzazione e trasmissione elettronica dei dati e dei corrispettivi
In data 23 dicembre 2020 è stato pubblicato un nuovo Provvedimento che modifica il precedente del 28/10/2016 e riguarda la data di avvio del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri posticipato al 1° aprile 2021.
Dal 1° gennaio 2021 l’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate si applica a tutti gli esercenti, indipendentemente dai limiti di volume d’affari annuo. E’ scaduto infatti il 31 dicembre 2020 il periodo di “moratoria” delle sanzioni concesso dall’articolo 140 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) per provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico.
Per quanto riguarda l’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica si apre quindi il rischio sanzioni. Va tenuto presente, a tal fine, che “Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è stabilita una sanzione pari, per ciascuna operazione al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (in precedenza la sanzione era pari al 100 per cento) e, in ogni caso, la sanzione non puo' essere inferiore ad euro 500 (art. 6, commi 2 - bis e 4 del D.Lgs. n. 471/97 come modificato dalla Legge di Bilancio 2021)”.
Dal primo di gennaio 2021 è cessata la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di Registratori telematici.
Sempre dal primo gennaio 2021, per la fatturazione elettronica tramite SDI occorre utilizzare il nuovo tracciato.
SIDA è al lavoro per garantire ai clienti tutti gli aggiornamenti, nei tempi previsti dalla normativa.
Ricordiamo alle autoscuole che ancora non si sono dotate di un registratore telematico e volessero informazioni, di contattare gli uffici SIDA.
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