Emergenza Covid-19: slittano ancora tutte le scadenze
Gli effetti dei vaccini e di tutte le misure di contrasto al Covid-19 si fanno attendere: siamo ormai tutti consapevoli che il ritorno alla normalità non sarà rapido e sarà contraddistinto da una serie di situazioni "ibride", con la costante della mascherina sul volto, almeno per un bel po' di tempo.
Il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 ha provveduto a prorogare lo stato di emergenza, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021. Di conseguenza, slittano tutti i termini che fanno riferimento a questo "paletto", che si spostano ai 90 giorni successivi.
In sintesi, i documenti che sarebbero dovuti scadere il 30 aprile 2021, ora sono prorogati fino al 29 luglio 2021.
Il dirigente della Direzione Centrale Motorizzazione, l'ing. Alessandro Calchetti, ha fatto il punto della situazione nella circolare 2143 del 21 gennaio 2021, evidenziando luci e ombre dell'impianto normativo che si sta irrobustendo intorno all'emergenza della pandemia.
L'articolata dissertazione ivi contenuta fa emergere l'esistenza di diverse fonti normative che devono essere armonizzate e coordinate tra di loro, e puntualizza che, nel farlo, si deve adottare il principio di "maggior favore" negli interessi dei titolari dei documenti in oggetto.
La notizia che farà sorgere più di un dubbio agli operatori del settore, e che la circolare evidenza, è il fatto che sia stato innovato l'articolo 103 del DL 18/2020 - relativo alle proroghe di tutti i certificati, attestati, permessi e autorizzazioni - ma non ha invece subìto modifiche l'art. 104 del DL 18/2020 - quello sulle proroghe dei documenti di identità, che sono fermi alla scadenza del 30 aprile 2021.
Teniamo sempre presente che la normativa italiana deve essere armonizzata con quella europea: in generale, a livello europeo vale la regola europea, mentre per la circolazione nazionale possono essere ritenute valide le regole italiane.
Le Motorizzazioni hanno comunque ripreso la piena attività, seppure con delle pesanti riduzioni di servizi allo sportello, che rallentano tutte le pratiche. La situazione delle Motorizzazioni in Italia è a "macchia di leopardo", con i servizi che procedono regolari in molte province e che sembrano invece fermi in altre.
Ecco la situazione generale sintetizzata attraverso il nostro solito specchietto aggiornato alle ultime modifiche ministeriali, ricordando ai nostri clienti che il reparto informatico di SIDA sta preparando il nuovo aggiornamento software e non appena sarà pronto verrà data opportuna comunicazione attraverso la Newsletter.
Le autoscuole possono rassicurare tutti i clienti con i documenti scaduti (siano essi patenti, fogli rosa, permessi provvisori di guida) che, in ogni caso, ci sono dei precisi indirizzi operativi per gli agenti di polizia addetti ai controlli su strada, che devono tenere conto di queste proroghe.
In grassetto rosso sono evidenziate le scadenze modificate per mezzo della circolare prot. 2143 del 21 gennaio 2021.
Pratiche per autorizzazioni | In scadenza dal | Proroga validità fino a | Fonte | |
Foglio rosa – rilascio per esame | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
29/07/2021*
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*sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità - (la proroga può essere applicata, se del caso, anche ai fogli rosa per i quali è già stato chiesto il riporto di teoria, n.d.r.) |
Art. 103 c.2 e 2 sexies DL 18/2020 convertito in legge con modificazioni |
Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) | 31/1/2020 al 30/04/2021 | 29/07/2021 |
Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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Richiesta di riporto di teoria | Dal 31/01/2020 al 29/07/2021 | I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è stato prorogato fino al 29/07/2021, hanno a decorrere dal 30/07/2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria | ||
Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) | Pratica registrata tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 | Validità di un anno a partire dalla registrazione della pratica | Questa disposizione vale per tutte le pratiche, anche per quelle che già avevano sfruttato precedenti proroghe |
Decreto Milleproroghe 2020 Circolare MIT del 5 gennaio 2021 Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata da un Paese UE diverso da Italia | 01/02/2020 al 31/08/2020 | Proroga di 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata | ||
Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) | dal 1/2/2020 al 31/08/2020 | Solo per la circolazione in UE proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata | Circolazione in UE Italia compresa: sette mesi successivi alla data di scadenza |
Art. 3, regolamento UE 2020/698 Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) | dal 31/01/2020 al 30/04/2021 | solo per la circolazione in Italia, proroga fino al 29/07/2021 - come documenti di riconoscimento, le patenti valgono solo fino al 30/04/2021 |
Art. 104 DL |
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Patente internazionale | 31/01/2020 al 30/08/2020 | - caso non trattato | ||
Patente nautica (solo per la navigazione in Italia) | 31/01/2020 al 29/04/2021 | 30/04/2021 | Art. 104 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni |
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KA e KB rinnovo | 31/01/2020 al 30/04/2021 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 29/07/2021 "sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità" |
Art. 103 DL
Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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ADR rinnovo (per la circolazione in Italia)
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31/01/2020 al 30/04/2021 | 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/07/2021 |
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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ADR rinnovo
Attestato consulente ADR rinnovo
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01/03/2020 al 01/02/2021 |
28/02/2021 |
In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021 |
Fonte: ACCORDO adr multilaterale M330 |
Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia)
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dal 31/01/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/07/2021 |
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia | 1/02/2020 al 31/08/2020 |
Proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata |
Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia | 31/01/2020 al 28/12/2020 |
per circolare in Italia: 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/07/2021 per circolare all'estero: sette mesi decorrenti dalla data di scadenza |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia | 29/12/2020 al 31/12/2020 | 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata |
Art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) |
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia | 01/01/2021 al 30/04/2021 | Solo per circolare in Italia: 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni |
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Pratiche per procedimenti | Sospensione | |||
Richiesta esame CQC | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta esame ADR | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta esame KB | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta di revisione patente (art. 126 bis CDS) – patente di guida scaduta di oltre tre anni impone esame di revisione ovvero prova pratica di guida chiamata esperimento di guida cfr. circolare 14622 del 4 febbraio 2020 | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni | Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020 |
Richiesta di revisione patente (art. 128 CDS) – esame di teoria | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni |
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
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Richiesta di revisione CQC (perdita di punti) | Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 | Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* | *mandare avanti la data esistente di 83 giorni |
Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
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Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) | Dal 31/01/2020 al 28/10/2020 | Non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino |
Circolare MIT 16356 del 12/6/2020
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Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio | Dal 31/01/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021
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Altre autorizzazioni | In scadenza dal | |||
Certificato medico ex art. 119 CDS | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
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Attestato rilasciato al termine del corso iniziale CQC | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
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Permesso provvisorio di guida (permesso CML) | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021 |
art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
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Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
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Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus | 31/1/2020 al 30/04/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
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Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
Mentre chi ha la patente scaduta nel 2020 ha la proroga anche di oltre 1 anno. BELLA ITALIA
ricevuta finora.Grazie per la risposta
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