Proroga dei patentini ADR fino al 30 settembre 2021
Il Ministero dell'Interno ha protocollato lo scorso 14 aprile la circolare 3367 che informa della sottoscrizione dell'Italia a due accordi multilaterali ADR, lo scorso 23 marzo. In particolare si tratta degli accordi:
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M333, che prevede, in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2, che i certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangano validi fino al 30 settembre 2021;
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M334, il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1, i certificati per i consulenti per la sicurezza, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangano validi fino al 30 settembre 2021.
Di conseguenza, i conducenti e i consulenti che hanno, rispettivamente, il certificato di formazione ADR e il certificato di consulenza ADR scaduti, o che scadranno, nel periodo sopra indicato, possono e potranno continuare a esercitare le loro attività fino al 30 settembre 2021.
Si coglie l'occasione per ricordare che, a breve, in vista della nuova data della cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2021), scatteranno le proroghe di ulteriori tre mesi rispetto a tale data. Attualmente infatti, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi – di cui all'art. 103 del decreto legge 18/2020 – sono validi fino al 29 luglio 2021, come riportato anche in questo articolo.
A breve l'Ufficio di Ricerca e Sviluppo affronterà il consueto aggiornamento biennale dei quiz e del materiale didattico relativo al CFP ADR, considerando anche i nuovi obblighi sul fissaggio del carico secondo la norma EN 12195.
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