Proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021: cosa succede a patenti e certificati
AGGIORNAMENTO AL 04/08/2021
La tabella è stata aggiornata con l'errata corrige alle proroghe dell'ADR emanata con circolare prot. n. 25080 del 03 agosto 2021
Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e ha confermato l’efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021.
Queste disposizioni determinano due effetti sul “mondo patenti”: da un lato la proroga di certificati e abilitazioni,dall’altro la possibilità di svolgere lezioni a distanza, in presenza di particolari condizioni epidemiologiche.
Ma andiamo con ordine...
Per quello che riguarda certificati, permessi, attestati e abilitazioni slittano tutti i termini che fanno riferimento alla data di scadenza dello stato di emergenza, che si spostano ai 90 giorni successivi.
C'è anche da fare i conti con il Regolamento europeo 2021/267/UE conosciuto come "Regolamento Omnibus II", in applicazione a partire dal 6 marzo 2021, che interviene anch'esso a indicare nuove proroghe per i documenti validi a livello europeo, che sono la patente e la CQC.
A disporre nuove scadenze, in base a tali parametri è la circolare prot. 24231 del 27 luglio 2021 a firma del neo-Direttore Generale per la Motorizzazione, Ing. Pasquale D’Anzi.
Come da nostra abitudine, vi proponiamo la situazione generale sintetizzata attraverso il nostro solito specchietto aggiornato alle ultime modifiche ministeriali.
Le autoscuole possono rassicurare tutti i clienti con i documenti scaduti (siano essi patenti, fogli rosa, permessi provvisori di guida) che, in ogni caso, ci sono dei precisi indirizzi operativi per gli agenti di polizia addetti ai controlli su strada, che devono tenere conto di queste proroghe.
Per quello che riguarda invece la didattica e gli esami, il decreto conferma l’applicazione fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021.
Dunque, possibilità di svolgere anche a distanza i corsi abilitanti effettuati dalle autoscuole (nonchè i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose) e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto.
Il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ex Ministero dei Trasporti) aveva già stabilito le regole ed i vincoli per i diversi corsi effettuati a distanza. Per un rapido ripasso, vi consigliamo di leggere l’articolo che la nostra redazione aveva predisposto al riguardo.
Ovviamente, la possibilità di svolgere corsi a distanza per le autoscuole è legata al colore delle varie zone (ne avevamo già parlato nel mese di marzo) ed in merito a questo aspetto il Decreto Legge n. 105 ha rimodulato i criteri per la individuazione del colore delle zone tenendo conto della mutata situazione sanitaria.
Ricordiamo a tutte le autoscuole clienti SIDA che il software gestionale verrà aggiornato con le nuove scadenze, mentre per quello che riguarda la didattica a distanza, il software SIDA MEET risponde a tutti i requisiti dettati dal MIMS per le lezioni in FAD.
Pratiche per autorizzazioni
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In scadenza dal |
Proroga validità fino a |
Note |
Fonte |
Foglio rosa – rilascio per esame |
31/1/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022 *
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*sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità - (la proroga può essere applicata, se del caso, anche ai fogli rosa per i quali è già stato chiesto il riporto di teoria, n.d.r.) |
Art. 103 c.2 e 2 sexies DL 18/2020 convertito in legge con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) |
31/1/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022 |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Richiesta di riporto di teoria |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
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I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è stato prorogato fino al 31/03/2022, hanno a decorrere dal 01/04/2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria |
Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) |
Pratica registrata tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 |
Prova da espletare entro il 31 dicembre 2021 |
Questa disposizione vale per tutte le pratiche, anche per quelle che già avevano sfruttato precedenti proroghe |
Decreto legge 30/04/2021 n. 56 art. 5 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) |
Pratica registrata tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021 |
Entro un anno dalla presentazione della domanda |
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Decreto legge 30/04/2021 n. 56 art. 2 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
1/2/2020 al 31/05/2020 |
"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
1/6/2020 al 31/08/2020 |
"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza - fino al max 1/7/2021 |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
1/9/2020 al 30/06/2021 |
Proroga di 10 mesi contati dalla data di scadenza |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
31/01/2020 al 31/05/2021 |
solo per la circolazione in Italia (se vale come condizione più favorevole): proroga a 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022
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come documenti di riconoscimento, le patenti valgono solo fino al 30/09/2021
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Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Decreto legge 30/04/2021 n. 56 art. 2 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità)
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01/06/2021 al 30/06/2021 |
Proroga di 10 mesi contati dalla data di scadenza |
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Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) |
01/07/2021 al 31/12/2021 |
31/03/2022 |
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Patente internazionale |
31/01/2020 al 30/08/2020 |
- caso non trattato |
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KA e KB rinnovo |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022 "sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità" |
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Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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ADR rinnovo (per la circolazione in Italia)
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31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022 |
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Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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ADR rinnovo (nell'ambito dell'Accordo M330 e per la circolazione internazionale)
Attestato consulente ADR rinnovo
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01/03/2020 al 01/09/2021 |
30/09/2021 |
In tal caso, i CFP ADR sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021
In tal caso gli attestati sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021
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Fonte: ACCORDO adr multilaterale M333 e M334
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Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia)
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31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022 |
i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 31 marzo 2022, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione |
Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni
Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia |
1/02/2020 al 31/05/2020 |
"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia |
1/6/2020 al 31/8/2020 |
"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza - fino al max 1/7/2021 |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021
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Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia |
1/9/2020 al 30/06/2021 |
Proroga di 10 mesi contati dalla data di scadenza |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia |
31/01/2020 al 31/05/2021 |
per circolare in Italia (se vale come condizione più favorevole): 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 31/03/2022 |
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni
Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia |
01/06/2021 al 30/06/2021 |
10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria per circolare in Italia
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021
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Rinnovo CQC rilasciata in Italia |
01/07/2021 al 31/12/2021 |
31/03/2022 per circolare in Italia |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
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Non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2020. Di conseguenza il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 791 giorni alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino |
Circolare MIT 16356 del 12/6/2020 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022 |
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Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Altre autorizzazioni |
In scadenza dal |
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Certificato medico ex art. 119 CDS |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Attestato rilasciato al termine del corso iniziale CQC e dei corsi di formazione periodica |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Permesso provvisorio di guida (permesso CML) |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus |
31/01/2020 al 31/12/2021 |
90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) cioè fino al 31/03/2022
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art. 103 DL 18/2020 con modificazioni Circolare MIMS 14282 del 27 aprile 2021 Circolare MIMS 24231 del 27 luglio 2021
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Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
Alla faccia della congruenza.
Se la patente scade entro il 30 giugno 2021 in UE vale ancora per altri 10 mesi ossia fino al 30 Aprile 2022, (nel caso di scadenza patente il 30 giugno 2021).
Se la patente scade tra il 1 luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021 in UE dopo la scadenza non vale più.
Riepilogando; scadenza 30/06/2021 vale fino a 30/04/2022
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