Assicurazione RCA, obbligatoria anche per i veicoli che non vanno su strada
Aggiornamento del 1/3/2024: con il Decreto Milleproroghe, l'entrata in vigore dell'obbligo di RCA per i veicoli agricoli, macchine operatrici, ecc. è stato prorogato al 30 giugno 2024
Dal 28 dicembre dello scorso anno è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 che, dovendo recepire la Direttiva (UE) 2021/2118, ha cambiato la disciplina sull'assicurazione dei veicoli e di conseguenza ha modificato in modo decisivo anche il codice della strada.
Scendendo più nel dettaglio, il D. Lgs 184/2023 ha modificato:
- gli articoli 1 e 122 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 209/2005), aggiungendo anche l'art. 122 bis
- gli articoli 9 e 193 del Codice della Strada
Le modifiche sono di quelle importanti e cruciali per chi è interessato ai nuovi obblighi: si parla di circa 2 milioni di trattori e macchine agricole che al momento non sono ancora assicurati e che lo dovranno fare a stretto giro, per non incorrere in pesanti sanzioni.
Che cosa è cambiato? Sono stati introdotti, all'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private (cosiddetto CPA) una serie di commi (dal 1-bis all'1-quater) che vanno a chiarire che i veicoli hanno l'obbligo dell'assicurazione “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.
L'obbligo assicurativo non è più legato solo alla “circolazione” del veicolo - la RCA è sempre stata obbligatoria per la circolazione su strade pubbliche - ma alla sua “funzione”. Ogni veicolo, sia che circoli su strade pubbliche, sia che circoli in aree private (campi agricoli, cave minerarie, cantieri, ecc.) adesso deve essere assicurato. Questo obbligo è previsto per tutti i veicoli a motore e anche per i rimorchi, sia fermi che in movimento.
Ci sono delle deroghe, elencate nel nuovo art. 122 bis del CAP che riguardano:
- i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione in forza di una misura adottata dalle autorità (es. confisca, sequestro, fermo)
- i veicoli non più idonei all'uso come mezzo di trasporto (es. veicoli privi di motore o di ruote)
- i veicoli il cui utilizzo è sospeso: a tale proposito, bisogna avanzare una formale comunicazione all'impresa di assicurazione. La sospensione può essere prorogata più volte
- i veicoli di interesse storico e collezionistico
È cambiata anche la definizione di veicolo interessato dall'obbligo assicurativo. Se prima per veicolo si intendeva “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo, e che può essere azionato da una forza meccanica” adesso per veicolo si intende: “qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non a rotaia” che abbia le seguenti caratteristiche:
- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h
Questa nuova definizione di veicolo include tutti gli innumerevoli macchinari impiegati nelle campagne e sulle montagne, ma esclude ogni mezzo che, seppure azionato da un motore, può essere azionato anche dalla forza muscolare del conducente. Pensiamo ad esempio alle biciclette a pedalata assistita o ai monopattini elettrici: non possono essere chiamati “veicoli” e di conseguenza, per questa norma, non devono pagare l'assicurazione. Nella definizione di “veicolo” rientra anche il “veicolo elettrico leggero”, ma su questo punto si aspetta un decreto apposito che riesca a definire con precisione la categoria dei veicoli elettrici, categoria che si espande ogni giorno di più.
Dall'obbligo della polizza rimangono esclusi solo:
- le sedie a rotelle delle persone con disabilità fisiche
- le macchine per uso di bambini
- le macchine per uso di invalidi
I nuovi obblighi si ripercuotono, a catena, sulle attività di controllo delle forze di polizia, che adesso dovranno rispettare le nuove indicazioni operative contenute nella circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024 del 08/02/2024.
Ricordiamo che chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va dalle 866 € alle 3464 € e che è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.
In caso di incidente, la mancanza di un'assicurazione è un fatto gravissimo che produce danni incalcolabili: per questo motivo, l'UE ha voluto dare un giro di vite alla regolamentazione di tutti i tipi di veicoli.
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Detto questo, io sono d'accordissimo sull'idea che i veicoli tutti debbano essere assicurati, poi si può discutere sul costo di queste polizze. Un ringraziamento alla riforma Prodi nel 98 eliminò la tariffa stabilita dallo stato. Voi dove eravate? Ognuno a pensare al proprio stipendio, famiglia, bimbi a scuola e i cavoli propri.
Mi da pensare che il parlamento europeo li inventa tutte per fare cassa G B
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