Un italiano residente all'estero può conseguire la patente italiana
I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) possono conseguire la patente italiana, o rinnovare la propria patente italiana, anche se effettivamente risiedono in un paese straniero?
La risposta è “SI”, ed è contenuta, insieme alle motivazioni che l'hanno originata, nella circolare 18710 pubblicata di recente, lo scorso 1° luglio 2024, dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il documento si è reso necessario alla luce di numerosi quesiti giunti alla Direzione, proprio su questa tematica.
Il Direttore Generale, l'ing. Pasquale D'Anzi, ha dunque voluto fare chiarezza dicendo che anche per gli italiani iscritti all'Aire si applicano i principi generali contenuti nell'articolo 118 bis del codice della strada e nella Direttiva 2006/126/CE, che è la direttiva europea principale sulle patenti.
Un candidato al conseguimento di una patente italiana o un conducente che ne chiede il rinnovo, può procedere a tali operazioni solo a patto che abbia la residenza, anagrafica o normale, in Italia. Ma le residenze, appunto, possono essere di due tipi: anagrafica o normale.
Per questo motivo, anche un candidato al conseguimento di una patente italiana o che ne voglia chiedere il rinnovo – che abbia la residenza anagrafica all'estero - può procedere a tali operazioni a patto che abbia la residenza normale in Italia.
La differenza tra residenza anagrafica e normale è molto semplice, e l'avevamo spiegata in questo articolo.
La residenza anagrafica deve essere riferita ad un solo Comune (deve essere registrata presso l'Ufficio Anagrafe del Comune) e dà diritto all'iscrizione alle liste elettorali e a tutti gli altri benefici fiscali e legali cui hanno diritto i residenti di una determinata località.
La residenza “normale” invece, secondo il codice della strada e la direttiva europea sulle patenti 2006/126/CE, può essere intesa come “ il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale”.
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