Organizzazione dei corsi CQC: il Ministero chiarisce alcuni aspetti e aggiorna la normativa di riferimento
Il Ministero, con la circolare prot. n. 19158 del 4/7/2024 chiarisce e aggiorna la Circolare 15/10/2021 Prot. n. 31895 “Manuale CQC” relativamente ad alcuni aspetti che riguardano l’organizzazione dei corsi e la documentazione da presentare da parte dei soggetti erogatori. Si tratta di un adeguamento reso opportuno anche a seguito di alcuni elementi emersi dalla fase di sperimentazione dell’applicativo CQC, in corso da alcuni mesi da parte della DG Motorizzazione del Ministero.
Ricordiamo che questo “applicativo”, previsto dall’art 13 del DM 30 luglio 2021, una volta a regime permetterà, fra l’altro, di gestire le ore che si potranno erogare in e-learning e la formazione “frazionata” nel caso dei corsi di rinnovo della CQC. Sarà di centrale importanza nella digitalizzazione dei processi e per semplificare gli oneri di comunicazione a carico dei soggetti organizzatori dei corsi.
Dunque, ben venga la fase di sperimentazione che ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni punti del “manuale CQC”, che raccoglie lo “stato dell’arte” delle regole dei corsi.
Ecco, in sintesi le principali novità della circolare:
DOCENTI E ACCREDITAMENTO
Possono ricoprire la carica di esperto per le ore di docenza di competenza del Medico anche i medici odontoiatri (iscritti all’Albo provinciale degli Odontoiatri) .
A livello documentale tutti gli enti erogatori (autoscuole, centri di istruzione, enti di formazione e aziende di trasporto pubblico di persone) devono compilare un nuovo modulo di certificazione del requisito dei docenti (chiamato “dichiarazione per l’accredito docente”), necessario per ottenere il nulla osta per l’erogazione dei corsi. La “dichiarazione per l’accredito docente” va compilata anche in occasione della variazione del corpo docenti.
La “dichiarazione di accredito” va compilata per ogni docente. Ciascun docente deve firmare la dichiarazione, allegando copia della carta di identità e del curriculum. Ogni dichiarazione firmata va allegata alla richiesta di nulla osta prodotta dall’ente erogatore e inviata via PEC.
In mancanza di questi documenti, l’UMC non potrà concedere il nulla osta e procederà con una richiesta di integrazione documentale per acquisire le informazioni e i documenti mancanti.
La circolare riporta i fac-simile delle richieste di nulla osta, integrate con la nuova documentazione da compilare e produrre.
- Per le autoscuole: allegato 1
- Per gli enti di formazione: allegato 3
- Per le aziende di trasporto pubblico di persone: allegato 5
- Per segnalare variazioni al personale docente (o della sede o delle attrezzature): allegato 2 per le autoscuole; allegato 4 per enti di formazione e aziende di TPL
UTILIZZO DI SUPPORTI MULTIMEDIALI PER LA PARTE PRATICA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE - PRECISAZIONE
in riferimento alla parte pratica del corso di qualificazione iniziale, la circolare specifica che i supporti digitali e multimediali possono essere utilizzati per le lezioni collettive in aula. In questo caso si applicano le regole che disciplinano la compresenza tra allievi di corsi diversi e che richiedono di tenere distintamente i registri di ciascun corso.
EROGAZIONE CORSI DA PARTE DI AUTOSCUOLE ADERENTI A UN CONSORZIO
Quanto alla erogazione dei corsi da parte di autoscuole che aderiscono ad un consorzio, è prevista ora anche la possibilità da parte dell’autoscuola di erogare l’intero corso di qualificazione iniziale (ordinaria o accelerata). In questo caso l’autoscuola si deve avvalere esclusivamente di propri docenti, mentre il centro di istruzione contribuirà a dare in disponibilità i propri veicoli (unitamente a quelli dell’autoscuola) per l’erogazione della parte pratica (le guide individuali).
Se l’autoscuola, invece, decide di erogare solo la parte teorica, lasciando l’erogazione dell’intera parte pratica (lezioni collettive e individuali) al consorzio, i veicoli, gli istruttori ed eventualmente le aule indicati nel nulla osta dovranno essere quelli del consorzio. La procedura prevista in questo caso dovrebbe semplificarsi con l’entrata in funzione dell’applicativo, poiché sarà sufficiente indicare il codice meccanografico del centro di istruzione (si attendono istruzioni più dettagliate al momento della messa in funzione dell’applicativo).
GIORNI E ORARI DELLE LEZIONI TEORICHE (CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA)
Nella organizzazione dei “blocchi” (per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale e per quelli di formazione periodica) si potrebbero verificare delle ore “residue” che non riescono a formare un intero blocco (che può essere di due, tre o sette ore nel caso della periodica).
In questo caso, è possibile istituire blocchi “residuali” di un’ora con rilevazione della presenza entro i primi 15 minuti dell’ora. Per la qualificazione iniziale il blocco di un’ora deve riguardare l’ultima ora di competenza di un docente nella parte teorica, comune o specialistica.
CONVERSIONE E DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Nel caso di conducente che ha conseguito la patente in Italia e vuole convertire il documento di qualificazione CQC conseguito in uno stato UE, SEE o in Svizzera, la emissione della patente CQC avviene anche se nella CQC card rilasciata dallo stato estero non c’è il numero di patente posseduta al momento della richiesta di conversione. Basterà verificare che la CQC card sia valida e riporti il numero di patente italiana posseduta al momento del conseguimento.
La Redazione di www.patente.it ha già aggiornato il “Manuale CQC” con le modifiche e integrazioni introdotte dalla circolare n. 19158.
Vedi anche:
I vostri commenti...
*commenti con contenuti non rilevanti e/o offensivi saranno rimossi, per le domande utilizzate il forum, grazie
Inserisci il tuo commento
Parte teorica: 130 ore di lezione per un corso che chiamano pure "accelerato" sono troppe rispetto non al programma teorico (perché in aula di teoria fine a sé stessa se ne potrebbe fare all'infinito), ma rispetto alle cose effettivamente da sapere per rispondere ai quiz.
Inoltre, ritengo incostituzionale l'obbligo di frequenza con rilevazione della presenza (in qualunque forma, dalla firma scansioanta alla rilevazione biometrica), ma le associazioni di categoria si guardano bene dall'istanziare un ricorso perché l'obbligo di presenza, e ciò che esso comporta, costituisce una motivazione all'elevato prezzo che viene chiesto ai clienti.