Articolo 8 - Regolamento di Attuazione
(Art. 6 Cod. Str.)
Art. 8. Regolamento di Attuazione
Aree interne ai porti e aeroporti
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.
Vedi anche:
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.