Articolo 12 - Regolamento di Attuazione
(Artt. 10 e 159 Cod. Str.)
Art. 12 Regolamento di Attuazione
Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli
(Modificato dal DPR n. 31 del 12/02/2013)
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del Codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione es soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione dei veicoli.
Vedi anche: