Articolo 17 - Regolamento di Attuazione
(Art. 10 Cod. Str.)
Art. 17. Regolamento di Attuazione
Durata delle autorizzazioni
(Modificato dal DPR n. 31 del 12/02/2013)
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, non superiore ad un anno.
4. É facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. É fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.
Vedi anche: