Articolo 50 - Regolamento di Attuazione
(Art. 23 Cod. Str.)
Art. 50. Regolamento di Attuazione
Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso del colore rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
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