Articolo 63 - Regolamento di Attuazione
(Art. 24 Cod. Str.)
Art. 63. Regolamento di Attuazione
Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria
1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione.
2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.
Vedi anche:
Pertinenze delle strade.