Articolo 65 - Regolamento di Attuazione
(Art. 25 Cod. Str.)
Art. 65. Regolamento di Attuazione
Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del Codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonchè della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
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