Articolo 147 - Regolamento di Attuazione
(Art. 40 Cod. Str.) Art. 147. Regolamento di Attuazione Frecce direzionali 1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco. 2. Le frecce direzionali sono: a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra; 3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d. 4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439). 5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è stabilita in figura II.440. 6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m. 7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento. |
Fig. II.438 Fig. II.438 Fig. II.438 Fig. II.438 Fig. II.438 Fig. II.439 Fig. II.439 Fig. II.439 Fig. II.440 |
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