Articolo 154 - Regolamento di Attuazione
(Art. 40 Cod. Str.)
Art. 154. Regolamento di Attuazione
Altri dispositivi per segnaletica orizzontale
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purchè idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Vedi anche: