Articolo 194 - Regolamento di Attuazione
(Art. 45 Cod. Str.)
Art. 194. Regolamento di Attuazione
Dotazioni tecniche e attrezzature
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:
a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;
c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;
d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;
f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti.
2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:
a) attrezzature per il taglio dei metalli;
b) presso-piegatrici;
c) puntatrici e saldatrici;
d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
e) vasche di sgrassaggio metallo;
f) cabina di verniciatura;
g) forno di essiccazione.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.
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