Articolo 208 - Regolamento di Attuazione
(Art. 57 Cod. Str.)
Art. 208. Regolamento di Attuazione
Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonchè degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonchè sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo 209. É comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'uffficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.
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