Articolo 212 - Regolamento di Attuazione
(Art. 58 Cod. Str.)
Art. 212. Regolamento di Attuazione
Attrezzature delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal ministro dei Trasporti con proprio decreto.
Vedi anche:
Macchine operatrici.