Articolo 248 - Regolamento di Attuazione
(Art. 97 Cod. Str.)
Art. 248. Regolamento di Attuazione
Contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione
1. Il contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del codice consiste in una targhetta da applicare al ciclomotore e contraddistinto da un codice alfanumerico.
2. Chiunque intenda circolare con un ciclomotore deve preventivamente munirsi dell'apposito contrassegno, avanzando specifica domanda indirizzata all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. Tale contrassegno può essere consegnato anche dal costruttore, o dal rappresentante ufficiale in Italia, o dal commissionario, o dal concessionario o agente di vendita, all'atto dell'acquisto, presso questi, del ciclomotore.
3. Ai costruttori di ciclomotori ed ai loro rappresentanti ufficiali in Italia, nonché ai relativi commissionari, concessionari od agenti di vendita, di cui al comma 2, i contrassegni vengono distribuiti dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. in lotti di adeguata consistenza. I soggetti indicati, a loro volta, all'atto della vendita di ciclomotori propri o in permuta o in deposito, possono cedere i contrassegni agli acquirenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 251, comma 1.
4. Il contrassegno è strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette all'intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilità della circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato.
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