Articolo 287 - Regolamento di Attuazione
(Art. 106 Cod. Str.)
Art. 287. Regolamento di Attuazione
Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonchè del carico verticale ammissibile su di esso
1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonchè la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.
2. L'altezza del dispositivo nonchè le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
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