Articolo 293 - Regolamento di Attuazione
(Art. 108 Cod. Str.)
Art. 293. Regolamento di Attuazione
Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole
1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del Codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
b) generalità del proprietario;
c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
d) numero del telaio del veicolo;
e) caratteristiche tecniche del veicolo.
2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
b) numero del telaio del veicolo;
c) caratteristiche tecniche del veicolo.
3. Il ministro dei Trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri element nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonchè le modalità esecutive delle presenti norme.
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