Articolo 297 - Regolamento di Attuazione
(Art. 114 Cod. Str.)
Art. 297. Regolamento di Attuazione
Campo di visibilità delle macchine operatrici
1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del Codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal ministro dei Trasporti con proprio decreto.
Vedi anche:
Circolazione su strada delle macchine operatrici.