Articolo 300 - Regolamento di Attuazione
(Art. 114 Cod. Str.)
Art. 300. Regolamento di Attuazione
Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile
1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal ministro dei Trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile.
Vedi anche:
Circolazione su strada delle macchine operatrici.