Articolo 304 - Regolamento di Attuazione
(Art. 114 Cod. Str.)
Art. 304. Regolamento di Attuazione
Revisione delle macchine operatrici in circolazione
1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del ministro dei Trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
Vedi anche:
Circolazione su strada delle macchine operatrici.