Articolo 311 - Regolamento di Attuazione
(Art. 116 Cod. Str.)
Art. 311. Regolamento di Attuazione
Requisiti per il rilascio del CAP
1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C;
KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;
KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.
2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.
5. L'ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal Centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile.
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