Articolo 319 - Regolamento di Attuazione
(Art. 119 Cod. Str.)
Art. 319. Regolamento di Attuazione
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.
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