Articolo 321 - Regolamento di Attuazione
(Art. 119 Cod. Str.)
Art. 321. Regolamento di Attuazione
Efficienza degli arti
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.
Vedi anche:
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.