Articolo 327 - Regolamento di Attuazione
(Art. 119 Cod. Str.)
Art. 327. Regolamento di Attuazione
Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purchè la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del Codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del Codice.
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