Articolo 330 - Regolamento di Attuazione
(Art. 119 Cod. Str.)
Art. 330. Regolamento di Attuazione
Commissioni mediche locali
Modificato dal DPR del 16/04/2013 n. 68
1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.
4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.
6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del Codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.
11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.
14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del Codice.
16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
17. Il ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i ministri della Sanità e del Tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonchè le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.
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