Articolo 332 - Regolamento di Attuazione
(Art. 121 Cod. Str.)
Art. 332. Regolamento di Attuazione
Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità
1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonché le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.
3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.
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