Articolo 337 - Regolamento di Attuazione
(Art. 123 Cod. Str.)
Art. 337. Regolamento di Attuazione
Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici
1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province e agli uffici periferici della Direzione generale M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.
Vedi anche:
Autoscuole.