Articolo 344 - Regolamento di Attuazione
Art. 344. Regolamento di Attuazione Limitazioni permanenti di velocità 1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del Codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti. 2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.l; 3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal ministero dei Trasporti e della Navigazione. |
Fig. V.1 |
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