Articolo 375 - Regolamento di Attuazione
(Art. 178 e 179 Cod. Str.)
Art. 375. Regolamento di Attuazione
Documenti di viaggio e cronotachigrafo
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.
2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del Codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio metrico provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.
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